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LEGGI DEL CONDOMINIO
ANAGRAFE CONDOMINIALE

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L'AssoCondomini si pone come marchio di qualità a garanzia della competenza, professionalità e correttezza deontologica degli Amministratori di condomini ad essa associati, realizzando, inoltre, un  pacchetto di servizi perfezionati con l’intento di semplificare la vita condominiale, fornendo anche servizi per i singoli proprietari ed inquilini.
        
La legge n. 220 dell’11 dicembre  2012  ha  riformato l’intera materia  condominiale  con  un aumento degli  obblighi  del  Condominio  e  del suo  Amministratore,  che  non può  essere   più  un  improvvisato, spesso  scelto  tra  i  condomini,   delineando una  vera  e 
 propria figura  professionale  che  deve  avere  particolari  requisiti  e  rispettare  determinati  obblighi.

 Con questa nuova legge a chi amministra  un condominio vengono richiesti i        seguenti  requisiti:                                                           

  • Abbia  conseguito un diploma di scuola media superiore, con  il superamento di un corso di formazione  professionale con l’obbligo di   frequentare periodicamente  attività formative,  a meno che non si tratti di uno dei condòmini o che abbia già fatto l'Amministratore, come minimo per un anno negli ultimi tre anni.
  • Abbia il godimento dei diritti civili.
  • Non abbia riportato condanne penali e che non sia sottoposti a misure di prevenzione.
  • Non sia interdetto o inabilitato ed iscritto nel registro dei protesti cambiari.

 Ed inoltre, aumentano i suoi obblighi:

  • Deve  far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio;
  • L’obbligo di comunicare ai condomini una serie di “dati” di gestione, il tutto all'evidente scopo di ottenere una sufficiente “trasparenza” amministrativa. In particolare, l’amministratore è tenuto, a rendere noto il “luogo di conservazione dei documenti, dei registri dell’anagrafe condominiale e dei verbali di assemblea;
  • Affiggere in luogo visibile anche a terzi la c.d.“targa” dell’amministratore che garantisca a tutti i suoi dati anche anagrafici, codice fiscale, studio con recapiti telefonici, per la sua reperibilità;
  • Se richiesto dall’assemblea condominiale, all’atto della nomina deve presentare una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato;

  • Se richiesto dell’assemblea, è tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale della documentazione condominiale.

        Questo fa si che tutti i Condominii,       anche i più  piccoli, devono dotarsi di un Amministratore “professionale”!

BILANCIO_7

 Se  necessariamente  non volete  un amministratore di professione esterno al condominio,

ma volete continuare ad avere il “condomino  amico”  

che a rotazione riveste la carica di amministratore, 

senza, però,  rischiare 

di essere inadempienti  a ciò che detta la nuova normativa


L’'AssoCondomini vi da la possibilità di farlo!!

continua a leggere.............................



 


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L'AssoCondomini offre, oltre alla professionalità e competenza
dell’Amministratore  ad essa associato,
uno staff di professionisti che lo coadiuverà a
gestire il condominio, assicurando:

  •  Gestione contabile computerizzata dell'esercizio  condominiale
  • Possibilità di incasso delle quote  mensili 
  • 1.       in date prestabilite, presso il condominio (se esiste la struttura adatta)

    2.       possibilità di versare le quote attraverso bonifico bancario,  o bollettino di conto corrente postale,

    3.       possibilità d’invio mensile del preavviso di pagamento personalizzato con relativo estratto conto.

  • Preparazione e presentazione del  rendiconto di gestione dell'esercizio annuale con relativi riparti, entro tempo massimo di tre mesi dalla chiusura dell’anno contabile,  con  la distribuzione ad  ogni condomino      (a garantire massima trasparenza) di un dossier contenente:

1.       copia del rendiconto di  gestione del periodo  appena trascorso, 

2.       copia del registro delle uscite,

3.       copia del  registro delle entrate , 

4.       copia del preventivo di gestione dell’anno successivo,  

5.       relazione dell’'amministratore .


Se vuoi saperne di più contattaci a:


 










 












RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: 
LE AGEVOLAZIONI FISCALI 
Gennaio 2014


Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, la detrazione Irpef sale al 50%, passando al 40% per il periodo 1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 prima e la legge di stabilità per il 2014 poi hanno riconosciuto una detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

scarica la Guida delle Agenzia dell' Entrata


Contratti di locazione      Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando le imposte dovute.                  Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza (se anteriore).

Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.                             Per la registrazione dei contratti sono previste due tipologie di tassazione:  regime ordinario: si applica per tutti i contratti di locazione da chiunque stipulati. Per la registrazione è obbligatorio il versamento delle imposte di registro e bollo regime sostitutivo: si applica soltanto sui contratti di locazione ad uso abitativo stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte e professione (restano escluse, quindi, le società e gli enti non commerciali). È un regime facoltativo e la scelta spetta soltanto al locatore. Per la registrazione, a differenza del regime ordinario, si versa un’imposta sostitutiva (cedolare secca) invece delle tradizionali imposte di registro, bollo, Irpef e relative addizionali.            Come si registra:         continua a leggere…………



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