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LEGGI DEL CONDOMINIO
ANAGRAFE CONDOMINIALE

 NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL

CONDOMINIO ENTRATA IN VIGORE DAL 18/06/2013.

 

 

L’Art. 1130 punto 6, “ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE” RECITA:

l’amministratore, oltre a quanto previsto dall’Art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: punto 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio,i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.

 

Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni.

L’amministratore, in caso d’inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie , addebitandone il costo ai responsabili.

 


DA CONSEGNARE IN ORIGINALE, 
CORREDATO  CON COPIA DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE, 
ALL’AMMINISTRATORE
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2013




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